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scommesse ippiche e sportive
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Regolamento Scommesse

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

CAPITOLO PRIMO
Norme sulle scommesse al totalizzatore in genere

Art. 1- Ai sensi della legge 24 marzo 1942. n. 315, la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi. é esclusivamente riservata all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).
Art. 2 - Chiunque effettui scommesse sulle corse di cavalli si sottomette volontariamente e incondizionatamente alle norme contenute nel  presente regolamento nonché ai verdetti pronunciati dai Giudici e dai Commissari, verdetti in riferimento ai quali i pagamenti ed i rimborsi sono definitivi.
Art. 3  -  Qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento è vietata.
Art. 4 - L'esito delle scommesse è determinato esclusivamente dall'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della Giuria o dei Commissari operanti nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa nè alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse. Qualora la Giuria o i Commissari non convalidassero l'ordine di arrivo, le scommesse seguiranno le norme previsto dagli articoli 44 e 112 per le corse soppresse o non convalidate.
Art. 5 - I Commissari locali delle corse non hanno autorità "ex officio" per giudicare contestazioni o reclami concernenti le scommesse.
Art 6 - Qualunque controversia, in relazione alle scommesse in materia di interpretazione ed esecuzione del presente regolamento dovrà essere sottoposta con ricorso da far pervenire all'apposita Commissione Scommesse con sede presso l'UNIRE entro il termine perentorio di otto giorni dall'effettuazione della scommessa.

La commissione Scommesse é composta:
a) dal Direttore Generale dell' Unire o in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato dall'Ente, con funzioni di Presidente,
b) dal Direttore Generale del Jockey Club Italiano o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente;
c) dal Direttore Generale dell'Ente Nazionale corse al Trotto o in caso di sua indisponibilità, da altro membro designato da tale Ente.
Nel caso di temporaneo impedimento dei suddetti membri, gli stessi saranno sostituiti da membri supplenti designati, rispettivamente, da ciascuno dei suindicati Enti ed individuati tra i funzionari di ruolo degli stessi. La Commissione scommesse, sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, decide sulla base del presente Regolamento e le sue decisioni sono definitive e non suscettibili di impugnativa. Le parti rimangono impegnate ad accettare ed eseguire tali decisioni in conformità a quanto stabilito al precedente art.2.
Art. 7 - Le norme e le modalità che caratterizzano ogni singola corsa, il nome dei cavalli che vi partecipano con la indicazione dei rispettivi pesi, numeri di sella, fantini e numeri di steccato per le corse al galoppo e distanze, guidatori e numeri di partenza per le corse al trotto, gli eventuali rapporti di scuderia e sdoppiamenti in divisioni, vengono resi di pubblica ragione con il programma ufficiale.
Tale programma. redatto e pubblicato dalle Società di corse a seguito delle dichiarazioni dei partenti, costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate negli ippodromi e fuori di essi.
La dichiarazione dei partenti, diffusa dall'UNIRE, può sostituire il programma ufficiale di cui al comma precedente purché corredata di tutte le informazioni prescritte nel primo comma.
Tutta l'attività ippica è regolata sull'orario ufficiale in vigore per legge sul territorio nazionale. (Istituto Galileo Ferraris di Torino)
I sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse o per l'edizione di informazioni alle stesse connesse, devono essere sincronizzati su detto orario.
La data e l'ora di emissione delle ricevute scommesse e dei documenti devonoessere stampigliate sugli stessi con riferimento preciso all'orario ufficiale.
Art.8 - Una scommessa é considerata vincente quando temi i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
Art. 9 - Salvo il disposto del secondo comma dell'Arte 4 e per gli altri casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non é ammesso l'annullamento di una scommessa già effettuata. E' consentito peraltro. per le sole scommesse al totalizzatore, l'annullamento entro due minuti primi
dall'orario di emissione della relativa ricevuta.
Art. 10 - La sostituzione del fantino o del cavaliere nelle corse al galoppo ovvero del guidatore nelle corse al trotto, autorizzata dai commissari, non costituisce ragione di invalidazione di una scommessa già effettuata. Non costituiscono altresì ragione di invalidazione delle scommesse eventuali variazioni comunque contemplate dai regolamenti dei rispettivi Enti tecnici.
Art. 11 - Qualora una corsa si effettui per divisioni, ogni divisione é considerata corsa a sé stante.
Art.12- Agli effetti delle scommesse si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando:
- nelle corse al galoppo, alla partenza valida, é entrato nella gabbia di partenza, nella partenza con macchina a stalli, ovvero é agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o con la bandiera;
- nelle corse al trotto con partenza alla pari (partenza con l'autostart), lo starter aziona il lampeggiatore c/o il campanello posti sull'autostart, impartendo l'ordine di avvio della progressione dell'autostart;
- nelle corse al trotto con resa di metri (partenza con i nastri), lo starter, azionando comandi con tempi uniformi sui nastri magnetici o altro sistema predisposto dà il segnale del "pronti".
Art 13 - Vengono considerati in rapporto di scuderia o due o più cavalli appartenenti alla medesima scuderia o dichiarati come tali agli effetti delle scommesse sul programma ufficiale.

Art 14 - Le scommesse possono essere effettuate
- al totalizzatore
- a quota fissa
- multipla, con  riferimento alla quota del totalizzatore. Scommesse al totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratte le aliquote spettanti all'Erario e all'Unire, è ripartito tra gli scommettitori vincenti. secondo le specifiche modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento.
Scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita è preventivamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse.
Scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore sono quelle che in caso di vincita danno diritto a riscuotere un importo, pari alla quota del totalizzatore moltiplicata per il numero delle unità di scommessa, secondo le modalità ed i massimali stabiliti dall'art. 129.
Art 15 - L'accettazione delle scommesse ha luogo:
 a) negli ippodromi:
- al Totalizzatore, presso i terminali dei Totalizzatori;
- a quota fissa, presso i picchetti degli allibratori;
- al Totalizzatore, a quota fissa e multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore, soltanto su corse che si svolgono in altri ippodromi, con determinate limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie ippiche operanti negli ippodromi:

b) fuori dagli ippodromi
- al Totalizzatore, presso le Agenzie e presso i punti di accettazione autorizzati al riversamento delle scommesse al totalizzatore;
 - multipla con riferimento alla quota del Totalizzatore e a quota fissa, presso le Agenzie ippiche autorizzate. Presso ogni ippodromo e presso ogni agenzia di accettazione deve essere predisposto un apposito albo nel quale debbono essere affissi tutti i comunicati relativi alle variazioni delle corse e alle disposizioni riguardanti l'accettazione e l'andamento delle scommesse. L'affissione dei comunicati, in detto albo, costituisce adempimento alla pubblicità delle notizie relative alle corse ed alle scommesse.

Art. 15 bis - Tutte le scommesse che non prevedono la totalizzazione nazionale effettuate presso le Agenzie Ippiche devono, a pena di nullità, essere trasmesse telematicamente all'Unire per la registrazione prima della partenza delle corse cui si riferiscono.

Art 16 - Qualora una o più Agenzie ippiche o punti di accettazione autorizzati non abbiano potuto riversare sul totalizzatore l'elenco delle scommesse relative ad una corsa prima che questa abbia inizio, dette scommesse saranno rimborsate.
Del mancato riversamento sarà data  notizia mediante apposito comunicato che dovrà essere esposto al pubblico presso le Agenzie o punti di accettazione autorizzati immediatamente dopo la ricezione e rimanere esposto per un periodo di otto giorni.
Qualora per motivi di carattere tecnico non sia possibile totalizzare le scommesse accettate fuori dagli ippodromi e riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire con le scommesse accettate presso gli ippodromi previa tempestiva comunicazione da parte del Servizio Scommesse dell'Unire, si procederà, secondo le modalità previste dalla parte seconda del presente Regolamento, al:
a) calcolo delle quote con il volume di scommesse riversato sul Totalizzatore Nazionale Unire, che saranno valide per tutte le scommesse accettate nelle Agenzie o punti di accettazione autorizzati;
b) calcolo delle quote con il volume delle scommesse accettate presso il totalizzatore dell'ippodromo, che saranno valide solo per le scommesse accettate presso l'ippodromo.

Art 17 - L'accettazione delle scommesse e l'eventuale annullamento di cui all'art. 9 ha,  in ogni caso, termine:
 - nelle corse al galoppo allorquando, per la prima
partenza, tutti i cavalli sono entrati  nelle gabbie ovvero, nelle partenze con i nastri o con la bandiera. sono agli ordini dello starter.
- nelle corse al trotto in coincidenza con quanto previsto dall'art. 12 in ordine alla definizione di cavallo regolarmente partito.

Art. 18 - Lescommesse effettuabili, secondo le modalità e i limiti più dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono:
- singola sul vincente:
- singola sul piazzato ;
- singola sul secondo classificato singola sul no-betting;
- singola sul vincente a gruppi;
- accoppiata vincente;
- accoppiata piazzata;
- tris su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa Tris;
- Tris (Trio) su corse di ordinaria programmazione, d'ora in poi denominata trio;
- duplice;
- duplice delle accoppiate;
- multipla;
- quarté.

Art. 18 Bis - Ai fini della determinazione del numero dei piazzati e delle modalità di effettuazione dell'accoppiata vincente (in ordine o senza ordine) dell'accoppiata piazzata, della trio, dei quarté per le scommesse al totalizzatore ed a riferimento nonchè della duplice delle accoppiate per le scommesse al totalizzatore, si intende come numero dei cavalli
dichiarati partenti il numero dei cavalli che la Società di corse dichiara, con apposito comunicato ed in riferimento alla dichiarazione dei partenti, non essersi ritirati dalla corsa alle ore nove e trenta del giorno previsto per, lo svolgimento della corsa stessa. Nessuna scommessa potrà essere accettata sulle corse della giornata prima della diffusione da parte dell'UNIRE del predetto comunicato.

Art. 19 - La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa.
Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno due e non in rapporto di scuderia.

Art 19 bis - La scommessa singola sul secondo classificato ha per oggetto il cavallo secondo nell'ordine d'arrivo di una corsa.
Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno tre e che non esista tra questi alcun rapporto di scuderia.

Art. 19 ter - Le scommesse sul secondo classificato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo. pertanto agli effetti di tali scommesse i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati

Art. 19 quater - La scommessa singola sul no-betting, a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente, ha per oggetto il cavallo meglio classificato nell'ordine di arrivo di una corsa, prescindendo dal piazzamento del cavallo - o dei cavalli se in rapporto di scuderia - indicato come escluso dalle scommesse prima dell'orario di inizio di una giornata di corse. Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non in rapporto di scuderia.
Dovrà essere indicata una quota per ogni cavallo dichiarato partente escluso il cavallo no-betting e gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con esso. Ai fini di tale scommessa il o i cavalli indicati no-betting sono da considerare come non dichiarati partenti.

Art. 19 quater 1 - La scommessa singola sul "vincente a gruppi", a tutti gli effetti scommessa singola sul vincente,  ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa: perché possa essere effettuata è necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dodici.
Agli effetti di questa scommessa si creano dei gruppi fra non più di tre cavalli, da considerare come un unico cavallo. I gruppi sono sempre costituiti nel modo seguente: Gruppo A: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 1. 2 e 3: Gruppo B: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 4, 5 e 6: Gruppo C: cavalli che sono partenti con numeri di partenza 7, 8 e 9; Gruppo D: cavalli che sono partenti con i numeri di partenza 10, 11 e 12 e così via.
L'ultimo gruppo potrà essere formato anche da uno o due cavalli. La scommessa singola sul vincente a gruppi può essere effettuata a condizione che non vi siano rapporti di scuderia nella corsa.
Art 20 - Se in una corsa un cavallo in rapporto di scuderia si classifica al primo posto. sono considerati vincenti le scommesse sul vincente effettuate sulla scuderia o nominativamente su un cavallo della stessa (art.30)
Art 21 - La scommessa singola sul piazzato. qualora effettuata al Totalizzatore, ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo :
- primo o seconda nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di quattro e non più di sette cavalli ;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui siano stati dichiarati partenti non meno di otto cavalli.
Qualora venga effettuata a quota fissa, la scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato:
- primo o secondo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) non pieno di quattro e non più di sette cavalli­
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui sono da considerare regolarmente partiti non meno di otto cavalli.

Art. 22 - Le scommesse sul piazzato si effettuano esclusivamente sul cavallo singolo. Pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di scuderia tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.

Art. 23 - La scommessa accoppiata vincente ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa. Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno quattro e non tutti in rapporto di scuderia.

Art. 23 bis - La scommessa accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che si siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti. Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti siano almeno nove: per tale scommessa non viene considera io il rapporto di scuderia.

Art. 24 - La scommessa Tris ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita.
La scommessa Tris su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinata dalle "Norme per lo svolgimento della corsa Tris" é regolamentata dal "Regolamento Ufficiale Scommessa Tris". La scommessa trio é regolamentata nella Parte Seconda - Scommesse al Totalizzatore e perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno cinque.

Art. 25 - La scommessa duplice ha per oggetto i cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata e dello stesso ippodromo.

Art. 26 - I rapporti di scuderia per ognuna delle due corse oggetto di scommessa duplice vengono considerati validi in conformità a quanto espresso nel precedente art. 20.

Art 27 - La scommessa duplice delle accoppiate ha per oggetto i cavalli che, in due corse svolte nello stesso convegno e prestabilite nel programma ufficiale, siano classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di entrambe le corse.

Art 28 - La scommessa multipla al totalizzatore ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzati o in accoppiata, vincente in ordine o non in ordine o piazzata, in corse diverse dello stesso convegno.
La scommessa multipla effettuata presso le Agenzie ippiche con riferimento alla quota del totalizzatore o a quota fissa ha per oggetto cavalli classificati vincenti o piazzanti in corse che si svolgono in almeno due ippodromi nella stessa giornata.

Art 29 - Per ogni scommessa al Totalizzatore e nelle Agenzie ippiche si deve ritirare una prescritta ricevuta ove siano indicati con perforazione o riportati a stampa o trascritti tutti gli estremi della scommessa: data, orario di accettazione, numero progressivo identificativo, numero d'ordine della corsa o delle corse, ippodromo, numero del cavallo o dei cavalli, tipo e importo della scommessa. L'eventuale indicazione del nome del cavallo é a puro titolo informativo. Inoltre, per le scommesse a quota fissa accettate presso le Agenzie ippiche, deve essere indicato anche il numero dei cavalli dichiarati partenti nella corsa al momento dell'accettazione e la somma pattuita come vincita.
Per le scommesse a quota fissa, presso gli Allibratori sulla ricevuta devono essere indicati: il tipo di scommessa, specificando "no-betting" per la particolare singola sul vincente, il numero della corsa, il nome del cavallo, il gruppo di appartenenza per la scommessa singola sul vincente a gruppi,  l'importo della scommessa e la somma pattuita come vincita.

Art. 30 - Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia te ricevute delle scommesse (al totalizzatore, a riferimento, a quota fissa) sul vincente, duplice, multipla di vincenti, saranno rilasciate con la precisa indicazione del numero o del nome del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa.
Art 31- All'atto del ritiro della ricevuta lo scommettitore é tenuto ad accertare che gli estremi della scommessa siano conformi alla richiesta. non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

Art. 32 - Il pagamento delle scommesse vincenti viene effettuato, dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo (art. 4), per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore o a riferimento, unicamente dietro la presentazione della ricevuta delle stesse.
Pertanto é indispensabile per gli scommettitori conservare la ricevuta fino alla diramazione delle comunicazioni di cui sopra.
In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse, al riguardo giustificazioni e testimonianze.
Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute siano alterate o sulle quali non risultino le indicazioni indispensabili alla identificazione della scommessa effettuata.
Non può altresì procedersi al pagamento delle ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario idi emissione posteriore di un minuto primo a quello ufficiale di partenza della corsa certificato dalle comunicazioni UNIRE: in tal caso, le ricevute presentate hanno diritto al solo rimborso dell'importo scommesso.

Art. 33 - Quindici minuti dopo la pubblicazione delle quote dell'ultima corsa della giornata avranno termine le operazioni di pagamento delle vincite. Le ricevute non presentate entro detto termine saranno pagabili entro gli otto giorni successivi:
- per le scommesse accettate negli ippodromi presso gli ippodromi stessi o presso le sedi della Società di corse:
- per le scommesse accettate nelle Agenzie ippiche o nei punti vendita autorizzati presso gli stessi.
Le ricevute non presentate per la riscossione delle vincite entro il predetto termine di otto giorni si intenderanno prescritte e decadute.
Qualora per ferie o per altri motivi le sedi delle Società di corse. delle Agenzie ippiche e dei punti vendita autorizzati dovessero rimanere chiuse, al periodo di chiusura corrisponderà una interruzione di uguale durata dei termini della prescrizione.
Le norne di cui sopra sono valide anche per i rimborsi.

Art. 34 - In caso di errore constatato prima della partenza della corsa o di variazione delle modalità sostanziali che caratterizzano ogni singola corsa, l'UNIRE può disporre il rimborso delle scommesse coinvolte nell'errore o nelle variazioni delle modalità di effettuazione della corsa. In tal caso, se possibile, potrà essere riaperta l'accettazione delle scommesse dopo la notificazione delle variazioni apportate.
L'UNIRE può altresì disporre il rimborso delle scommesse in caso di avaria ai sistemi informatici che non consentano la totalizzazione o il riscontro delle scommesse.
Qualora, l'errore o l'avaria ai sistemi informatici siano relativi ai totalizzatori degli ippodromi. il provvedimento di rimborso può essere disposto dalla Società di Corse

PARTE SECONDA
SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE
CAPITOLO SECONDO

Norme sulle scommesse al totalizzatore in genere

Art. 35 - Le scommesse effettuabili, secondo le modalità e i limiti più dettagliatamente espressi negli articoli successivi, sono:
- singola sul vincente;
- singola sul piazzato;
- accoppiata vincente;
- accoppiata piazzata;
- Tris su corse inserite in uno specifico calendario nazionale e disciplinate dal Regolamento Ufficiale Scommessa Tris;
- trio;
- duplice;
- duplice delle accoppiate;
- multipla;
- quarte.
In caso di corse con un elevato numero di cavalli dichiarati partenti tale da non consentire l'accettazione delle scommesse con i sistemi automatizzati, é in facoltà dell'UNIRE di disporre la non accettazione di qualsiasi tipo di scommesse al totalizzatore. su tino o più cavalli dichiarati partenti in una corsa. Tale disposizione deve essere resa nota cori anticipo rispetto allo svolgimento della corsa cui si riferisce e comunque entro le ore nove e trenta del giorno di effettuazione della corsa stessa.
In tale caso il o i cavalli oggetto della disposizione, ai fini delle scommesse al totalizzatore, sono considerati come non dichiarati partenti e quindi non partecipanti alla corsa e l'ordine di arrivo in base al quale sono determinate le quote,  è costituito dai cavalli su cui sono state accettate scommesse - nella stessa successione nella quale compaiono nell'ordine di arrivo ufficiale.

Art36 - L'importo totale delle scommesse al totalizzatore su di un determinato evento. al netto delle aliquote spettanti all'Erario e all'UNIRE, costituisce il disponibile per vincite. Il rapporto tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa vincenti determina la quota del totalizzatore.

Art. 37 - L'unità di scommessa ai fini della formazione della quota é stabilita in l. 10 per tutti i tipi di scommessa.
Le quote relative alle scommesse singola sul vincente, singola sul piazzato, accoppiata vincente, accoppiata piazzata e duplice saranno comunicate al pubblico in rapporto all'unità di scommessa (l. 10).
Le quote relative alle rimanenti scommesse saranno invece comunicate al pubblico in rapporto all'importo Per la scommessa Tris valgono le norme dello specifico regolamento.
Per la scommessa Trio. si applicano le norme previste dal primo e secondo comma del presente articolo e nel caso di rinvio della corsa al giorno successivo, le scommesse sono rimborsate.
Si applica quanto prescritto dall'art. 82 solo per l'ultima corsa di una riunione : in questo ultimo caso, qualora non risultassero vincitori, le scommesse sono rimborsate.
Le somme derivanti dai riporti sull'ultimo evento possibile della riunione sono versate all'UNIRE qualora le scommesse raccolte su detto evento. non essendosi avuti vincitori. debbano essere rimborsate.
minimo di scommessa al momento in vigore.

Art. 38 - Ogni tipo di scommessa fa quota a sé tranne la multipla.

Art. 39 - Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore all'unità di scommessa, l'importo delle scommesse viene restituito integralmente agli scommettitori.

Art. 40 -Le frazioni di quota derivanti dalla totalizzazione inferiore a una lira sono a favore del totalizzatore.

Art. 41- Il totale dei montanti di tutti i tipi di scommessa al totalizzatore accettate su ogni singola corsa risultanti alla chiusura dell'accettazione delle scommesse e, ove possibile, le unità di scommessa relative a ciascun cavallo o combinazione e le ultime quote eventuali, devono rimanere esposti sui monitors a disposizione del pubblico sia presso gli ippodromi che presso le agenzie di accettazione fino alla pubblicazione delle quote definitive.
Per ogni singola corsa subito dopo la chiusura dell'accettazione delle scommesse i dati analitici di ogni tipo di scommessa necessari per il calcolo delle relative quote, vengono memorizzati e conservati presso il Servizio Scommesse dell'Unire, per quelle riversate sul Totalizzatore Nazionale Unire, o presso i locali del totalizzatore degli ippodromi.

Art. 42 - Qualora in un determinato evento di scommessa non risulti vincente alcuna unità di scommessa, il disponibile per vincite relativo all'evento stesso é conglobato con il disponibile per vincite dell'ultimo analogo evento del convegno.
Quando ciò non sia possibile. il predetto disponibile per vincite é conglobato con quello del primo analogo evento della giornata di corse immediatamente successiva della riunione.
Qualora, trattandosi dell'ultima giornata di una riunione, non sia possibile tale soluzione, le scommesse sul vincente o sul piazzato o sulle accoppiate sono rimborsate e così pure le scommesse sulla duplice o sulla duplice delle accoppiate qualora, non risulti vincente alcuna unità di scommessa nel primo evento mentre le somme disponibili per vincite. rispettivamente della duplice o della duplice delle accoppiate, sono ripartite tra le unità di scommessa esattamente indicanti il risultato del primo evento qualora non risulti vincente alcuna unità di scommessa nel secondo evento.

Art. 43 - E' in facoltà della direzione del totalizzatore di non accettare scommesse da persone che tentino di turbare comunque l'ordine e il funzionamento delle scommesse.

Art 44 - Qualora una corsa venga soppressa o non convalidata, le scommesse per tale corsa sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla trio e sul quartè sono rimborsate.
Sono ugualmente rimborsate le scommesse sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate quando la corsa soppressa o non convalidata sia la prima delle due corse oggetto di tali scommesse. Nel caso che la corsa soppressa o non convalidata invece sia la seconda, il rispettivo disponibile per vincite sarà ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito del primo evento.
Le scommesse multiple comprendenti nei loro termini un cavallo di una corsa soppressa o non convalidata sono ritenute nulle per quanto riguarda quel termine e restano valide per i rimanenti.
Se si tratta di corsa Tris rinviata al giorno successivo, secondo quanto previsto dalle particolari norme per tale tipo di corse, le scommesse tris non sono rimborsate restando valide per tale giorno.

Art. 45 - Nelle corse al galoppo. allorché lo starter annulli una partenza e ciò nonostante più della metà dei cavalli partecipanti alla corsa compia l'intero percorso, le scommesse sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla Trio e sul quartè sono rimborsate. Sono ugualmente rimborsate le scommesse sulla duplice e stilla duplice delle accoppiate allorquando la corsa in questione sia la prima delle due oggetto di tali scommesse. Nel caso invece che la corsa ne costituisca secondo evento, il rispettivo disponibile per vincite é ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito del primo evento.
Le scommesse multiple sono ritenute nulle limitatamente ai cavalli di detta corsa e restano valide per i rimanenti termini.
Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentino alla ripetizione.

Art. 46 - Nel caso in cui una corsa al trotto sia interrotta durante il suo svolgimento per disposizione della Giuria, e quindi immediatamente ripetuta non si procederà alla riapertura delle scommesse e pertanto saranno ritenute valide quelle già accettate senza diritto di rimborso per eventuali cavalli che non si presentino alla ripetizione della corsa.
Se la corsa viene rimandata ad altro giorno o rinviata quale ultima corsa della riunione, le scommesse sul vincente, sul piazzato, sulle accoppiate, sulla Trio e sul quartè sono rimborsate.
Sono ugualmente rimborsate scommesse sulla duplice e sulla duplice delle accoppiate allorquando la corsa in questione sia la prima delle due oggetto di tali scommesse; nel caso che la corsa rimandata o rinviata ne costituisca secondo evento,  il rispettivo disponibile per vincite é ripartito tra le unità di scommessa indicanti esattamente l'esito del primo evento.
Sempre che la corsa venga rimandata o rinviata, le scommesse multiple sono ritenute nulle limitatamente ai cavalli di detta corsa e restano valide per i rimanenti termini.
Sulle corse rinviate quali ultime della giornata sono riaperte le scommesse limitatamente ai cavalli che si presentano alla ripetizione.

CAPITOLO TERZO
Scommessa singola sul vincente

Art. 47 - La quota del vincente per ogni unità di scommessa é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sul cavallo classificato al primo posto dell'ordine di arrivo.
Se il cavallo classificato vincente é in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, la quota per ogni unità di scommessa é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa risultanti su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Art. 48 - Nel caso che si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli, questi sono classificati tutti vincenti.
La quota per ogni unità di scommessa relativa a ciascun cavallo classificato vincente è determinata nel modo seguente: a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite, così ottenuto, si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati vincenti in parità;
e) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati vincenti in parità e sui quali siano state effettuate scommesse;
d) successivamente si determinano i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) ed il numero delle unità di scommessa accettate su ciascuno dei predetti cavalli;
e) infine, le quote si ottengono sommando all'unità discommessa il quoziente relativo a ciascun cavallo vincente.
Qualora l'arrivo in parità si verifichi tra cavalli in rapporto di scuderia, si calcola la normale quota relativa alla scuderia, conformemente a quanto stabilito nei secondo comma dell'art. 47.

Art. 49 - Lesconnesse sul vincente effettuate su un cavallo che sia da considerare nonregolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 50 - Qualora uno o più cavalli in rapporto discuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12). Le scommesse sul vincente effettuate su tutti i cavalli che nella corsa siano legati da rapporto di scuderia daranno diritto al rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo, purché tali diritti siano esercitati prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i predetti diritti non vengano esercitati entro tale termina, te scommesse sul cavallo o sui .cavalli ritirati saranno rimborsate mentre resteranno valide quelle indicanti il o i cavalli in rapporto di scuderia col ritirato cherisultino regolar mente partiti.
 

CAPITOLO QUARTO
Scommessa singola sul piazzato

Art. 51 - Le quote dei piazzati per ogni unità di scommessa sono determinate nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;
c) la differenza così ottenuta si divide:
-in due parti uguali qualora siano state accettate scommesse per date piazzati;
-in tre parti uguali qualora siano state accettate scommesse per tre piazzati;
d) successivamente si calcolano i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;
e) infine, le quote si ottengono sommando all'unità di scommessa il quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.

Art 52- Il numero dei cavalli da considerare piazzatiin una corsa, determinato secondo il numero dei cavalli dichiarati partenti (art. 21), non varia se uno o più cavalli siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12).
Per il caso che il numero dei cavalli regolarmente partiti si riduca a meno di quattro per le corse con due piazzati  o almeno di sei nelle corse con tre piazzati, vedasi l'art. 54.

Art. 53 - Le scommesse sul piazzato effettuate su un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art 54 - Qualora in una corsa siano da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di quattro cavalli per le corse con due piazzati o meno di sei cavalli nelle corse con tre piazzati, tutte te scommesse sul  piazzato sono rimborsate.

Art. 55 - Qualora su un cavallo classificato piazzato non sia stata effettuata alcuna scommessa, nei calcolo delle quote dei piazzati l'operazione di cui alla lett. c) dell'art. 51 avrà per divisore il numero dei cavalli piazzati sii cui siano state effettuate scommesse e soloper i quali, in conseguenza. saranno determinate le quote.

Art. 56 - Nel caso in cui nell'ordine di arrivo di una corsa figuri un solo cavallo, ildisponibile per vincitedelle scommesse sul piazzato di quella corsa verrà interamente ripartito tra tre unità di scommessa per il piazzato accettate su tale cavallo.

Art 57 -Qualora in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse figurino soltanto due cavalli nell'ordine di arrivo, il disponibile per vincite delle scommesse sul piazzato di quella corsa viene ripartito tra le unità di scommessa accettate su tali due cavalli. secondo le norme stabilite nell'art. 51 per te corse con due piazzati.

Art. 58 - Nel caso che, in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il primo posto, ai fini delle scommesse sul piazzato sono considerate vincenti tutte le scommesse effettuate sui cavalli classificati in parità.
Le quote sono determinate secondo le modalità stabilite nell'art. 51, con l'avvertenza che la divisione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 59 - Nel caso che. sempre in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse. si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto, ai fini delle scommesse sul piazzato sono considerate vincenti le scommesse effettuate sul cavallo classificato primo e sui cavalli classificati secondi in parità. In tal caso le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;
e) la differenza così ottenuta si divide in due parti;
d) di queste due parti una si divide per il numero delle unità di scommessa per il piazzato risultanti sul cavallo classificato al primo posto, e tale quoziente sommato all'unità di scommessa determina la quota del primo piazzato;
e) l'altra parte si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati in parità al secondo posto. Il quoziente così ottenuto si divide poi per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote del piazzato per ognuno dei cavalli classificati in parità.

Art. 60 - Nel caso che,  in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di due cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sui due cavalli in parità e sul cavallo classificato al terzo posto.
Le quote si determinano secondo le modalità stabilite nell'art. 51 per le corse con tre piazzati.

Art. 61 - Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità di tre o più cavalli per il primo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tutti i cavalli classificati in parità.
Le quote sono determinate secondo le modalità stabilite nell'art. 51, con l'avvertenza che la divisione di cui alla lettera c) avrà per divisore il numero dei cavalli classificati in parità.

Art 62 - Nel caso che, in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sul cavallo classificato al primo posto e su tutti i cavalli classificati in parità al secondo posto. Se i cavalli in parità sono più di due, le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;
c)la differenza così ottenuta si divide in tre parti uguali;
d) di queste tre parti, una si divide per il numero delle unità di scommessa per il piazzato risultanti sul cavallo classificato al primo posto, e tale quoziente sommato alla unità di scommessa determina la quota del primo piazzato;
e) l'importo delle rimanenti due parti si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli classificati in parità al secondo posto. Il quoziente così ottenuto si divide per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati, in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote per ognuno dei cavalli classificali in parità.

Art. 63 - Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi un arrivo in parità per il terzo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sui cavalli classificati al primo e al secondo posto e su tutti i cavalli classificati in parità al terzo posto. Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti i cavalli classificati piazzati;
c) la differenza così ottenuta si divide in tre parti uguali;
d) di queste tre parti, una si divide per il numero delle unità di scommessa effettuate sul cavallo classificato al primo posto, un'altra si divide per il numero delle unità di scommessa effettuate sul cavallo classificato al secondo posto. I quozienti sommati all'unità di scommessa determinano le quote del primo e del secondo piazzato;
e) la rimanente parte si divide per il numero dei cavalli classificati in parità al terzo posto. I1 quoziente così ottenuto si divide per il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuno dei cavalli classificati in parità. Sommando i risultati di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote del piazzato per ognuno dei cavalli classificati in parità.

Art. 64 - Nel caso che, sempre in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, si verifichi l'arrivo in parità di due cavalli al primo posto e di due o più cavalli al posto successivo, si considerano vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.
Le quote si determinano, secondo le modalità stabilite nell'art. 63 considerando come piazzati al primo e al secondo posto i due cavalli classificati primi in parità e come piazzati al terzo posto in parità gli altri due cavalli classificati in parità.

CAPITOLO QUINTO

Scommessa accoppiata

Art. 65 - La quota dell'accoppiata, per ogni unità di scommessa, é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sulla combinazione dei cavalli  classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo.

Art. 66 - Qualora in una corsa siano stati dichiarati partenti  da quattro a cinque cavalli occorre designare nell'esatto ordine di arrivo i due cavalli oggetto di scommessa.
In tal caso, la scommessa é detta "in ordine" e sono considerate vincenti le scommesse che indicano nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e il cavallo classificato al secondo posto.

Art. 67 - Qualora in una corsa siano stati dichiarati partenti non meno di sei cavalli, é sufficiente indicare i due cavalli oggetto di scommessa senza necessariamente precisarne l'esatto ordine.
In tal caso, la scommessa é detta "non in ordine" e sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo.

Art. 68 - (depennato)

Art. 69 - Qualora in relazione al numero dei cavalli dichiarati partenti la scommessa accoppiata vincente sia "non in ordine", la scommessa permane tale anche se soltanto quattro o cinque cavalli siano da considerare regolarmente partiti (art. 12).

Art. 70 - (depennato)

Art. 71 - Le scommesse sull'accoppiata vincente si effettuano indicando due cavalli singoli e pertanto, agli effetti di tali scommesse, i rapporti di scuderia esistenti tra due o più cavalli partecipanti alla stessa corsa non vengono considerati.
Tuttavia, nel caso in cui i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo siano in rapporto di scuderia nell'accoppiata in ordine sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti i suddetti due cavalli.
In tal caso la quota, per entrambe le combinazioni, é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e la somma delle unità di scommessa risultanti sulle due combinazioni vincenti.

Art. 72 - Nel caso che in una corsa si verifichi un arrivo in parità per il primo posto di dire cavalli. ai fini delle scommesse sull'accoppiata sono considerate vincenti le scommesse che comunque indicano tali due cavalli.
In caso di scommessa accoppiata "in ordine" si determinerà una quota per ognuna delle due combinazioni che indicano rispettivamente al primo e al secondo posto i due cavalli in parità, purché non in rapporto di scuderia.
Analogamente si procederà qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più, determinando quote diverse anche per il caso di scommessa accoppiata "non in ordine" per ognuna delle combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli classificati in parità.

Art. 73 - Nel caso che in una corsa si verifichi un arrivo in parità per il secondo posto di due o più cavalli, agli effetti delle scommesse sull'accoppiata, sono considerate vincenti tutte le scommesse indicanti il cavallo classificato al primo posto e uno qualunque dei cavalli classificati in parità al secondo.
Se la scommessa accoppiata é "in ordine" la quota é determinata nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti, vale a dire sulle combinazioni indicanti nell'ordine il cavallo classificato al primo posto e uno qualunque dei cavalli classificati in parità al secondo posto;
c) la differenza così ottenuta si divide per il numero delle combinazioni vincenti sulle quali siano state effettuate scommesse;
d) successivamente, per ognuna di tali combinazioni, si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui alla precedente lett. c) ed il numero delle unità di scommessa effettuate su ciascuna delle combinazioni stesse;
e) sommando i risultati di tali ultimi suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.
Se la scommessa è "non in ordine" la quota si determina secondo le medesime modalità su esposte, con l'avvertenza che sono considerate vincenti tutte le combinazioni nelle quali figuri comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.

Art. 74 - Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di quattro cavalli, tutte le scommesse sull'accoppiata sono rimborsate.

Art. 75 - Se in una corsa un cavallo é da considerare non regolarmente partito (art. 12) tutte le scommesse sull'accoppiata nelle quali figuri tale cavallo sono rimborsate.

Art. 76 - Qualora nell'ordine di arrivo di una corsa figuri un solo cavallo, tutte le scommesse sull'accoppiata sono rimborsate.

 

Scommessa accoppiata piazzata

Art. 76 bis - La scommessa accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli classificati, anche non nell'esatto ordine, in due dei primi tre posti.

La scommessa accoppiata piazzata si effettua sui singoli cavalli e pertanto sono ininfluenti eventuali rapporti di scuderia.

La scommessa accoppiata piazzata si può effettuare unicamente sulle corse nelle quali siano dichiarati partenti 9 o più cavalli.

La scommessa accoppiata piazzata fa quota a sé.
Se in una corsa un cavallo é da considerarsi non regolarmente partito tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata nelle quali figuri tale cavallo sono rimborsate.

Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti (art. 12) siano inferiori a 5, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.
Le scommesse sono ugualmente rimborsate qualora nell'arrivo figuri un solo cavallo.
Nel caso di arrivo in parità di più di 3 cavalli al primo posto, di 2 o più cavalli al secondo posto o di 2 o più cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indichino due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti.
Nel caso di arrivo in parità al terzo posto le accoppiate originate dai soli cavalli classificati in parità al terzo posto non sono considerate vincenti. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue:
a) per "accoppiata pagabile" si intende una accoppiata risultante vincente sulla quale si siano registrate scommesse;
b) dal totale delle scommesse si detrae la percentuale di prelievo ottenendo il disponibile a vincite;
c) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la "somma da ripartire" ;
d) nel caso di arrivo normale la "somma da ripartire" si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti é divisa per il numero delle puntate di ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente così ottenuto, sommato alla unità di scommessa, costituisce la quota per ciascuna delle accoppiate pagabili ;
e) nel caso di più di tre cavalli classificati in parità al 1° posto la "somma da ripartire" é divisa in altrettanti parti uguali quante sono le accoppiate pagabili.
Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenute sarà poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile: i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono le quote per ciascuna delle accoppiate pagabili;
f) nel caso di parità al 1° posto di due cavalli e di due o più cavalli al terzo posto, un terzo della "somma da ripartire" é attribuito all'accoppiata pagabile dei due classificati primi: un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili di uno dei cavalli classificati primi con ciascuno dei cavalli classificati terzi e un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili dell'altro cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli classificati terzi.

Ciascuna delle ultime due parti della “somma da ripartire” é a sua volta ripartita, in altrettante parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.
Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenute sarà poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili;
g) nel caso di arrivo in parità di due o più cavalli al secondo posto. due terzi della "somma da ripartire" sono attribuiti all'insieme delle accoppiate pagabili del cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli in parità al secondo posto un terzo della "somma da ripartire" all'insieme delle accoppiate pagabili dei cavalli classificati secondi in parità.
Ciascuna delle parti così definite è a sua volta divisa in altrettanti parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.
Ciascuna di queste parti della "somma da ripartire" così ottenute é poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa, costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili;
h) nel caso di parità di due o più cavalli al terzo posto, un terzo della "somma da ripartire" è attribuita all'accoppiata pagabile dei cavalli arrivati primo e secondo, un terzo all'insieme delle accoppiate pagabili del cavallo classificato primo con ciascuno dei cavalli classificati terzi in parità; il rimanente terzo all'insieme delle accoppiate pagabili dei cavallo classificato secondo con ciascuno dei cavalli classificati terzi in parità.
Ciascuna delle ultime due parti della "somma da ripartire" così ottenute é a sua volta ripartita in parti uguali quante sono le relative accoppiate pagabili.
Ciascuna delle parti della "somma da ripartire" così ottenuta é poi divisa per il numero delle puntate della corrispondente accoppiata pagabile; i quozienti così ottenuti, sommati all'unità di scommessa. costituiscono la quota di ognuna delle accoppiate pagabili.

 

CAPITOLO SESTO

Scommessa trio

Art 77- Nell'effettuare una scommessa trio (art. 24) occorre designare nell'esatto ordine di arrivo i tre cavalli oggetto di scommessa.
Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata.
La quota per ogni unità di scommessa é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente.

Art. 78 - Nel caso che nella corsa designata per la scommessa tris due cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano tali due cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato.
Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.

Art. 79 - Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa designata per la scommessa trio, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo.
Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni
vincenti;
c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse);
d) successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione;
e) infine sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le due quote.
Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati.
Le quote per le tre combinazioni vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra due cavalli.

Art. 81- Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse trio che indicano al primo posto il cavallo classificato primo e,  comunque, due dei cavalli classificati in parità.
In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti ;
c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate scommesse ;
d) successivamente si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. e) e il numero delle unità di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni ;
e) infine, sommando i risultati di tari ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.

Art. 81- Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo tino qualunque dei cavalli classificati in parità.
Le quote si determinano analogamente a quanto previsto per il caso di cui al precedente art. 80.

Art. 82 - Nel caso che nessuna scommessa risulti vincente, il disponibile per vincite viene conglobato con quello dell'ultima trio della giornata o nell'impossibilità, a quello del primo analogo evento della giornata successiva.
Nel caso la mancanza di vincitori si verifichi nell'ultima trio dell'ultima giornata della riunione sono considerate vincenti tutte le scommesse che, in qualsiasi ordine, indichino i primi tre cavalli classificati.
Nel caso persista la mancanza di vincitori, tutte le scommesse sono rimborsate.

Art. 83 - Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa trio sono da considerare non regolarmente partiti (art. 12), tutte le unità di scommessa nelle quali figurino uno o più di tali cavalli sono rimborsate.
Per le ricevute valevoli per più unità di scommessa, il rimborso é limitato alle sole unità di scommessa i cui termini venissero ad essere incompleti, in seguito alla riduzione del campo dei partenti.
Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di 5 cavalli, tutte le scommesse sulla trio sono rimborsate.

Art 84 - Qualora nell'ordine di arrivo di una corsa designata per la scommessa trio figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse trio saranno rimborsate.

CAPITOLO SETTIMO

Scommessa duplice

Art. 85 - La quota della duplice per ogni unità di scommessa é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di unità di scommessa risultanti su due cavalli classificati vincenti in due corse immediatamente consecutive della stessa giornata.
In caso che un cavallo classificato vincente in una corsa,  della duplice sia in rapporto di scuderia con uno o più, cavalli partecipanti alla corsa stessa, nel computo delle unità di scommessa vincenti per la determinazione della quota della duplice si dovrà tener conto di quanto stabilito negli art. 26 e 47.

Art. 86 - Nel caso che, in una o in entrambe le corse oggetto di scommessa duplice, siano classificati in parità al primo posto due o più cavalli, si considerano vincenti le scommesse che indicano uno qualunque degli abbinamenti possibili tra i cavalli classificati vincenti in entrambe le corse.
Le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutti gli abbinamenti vincenti;
c) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono gli abbinamenti suddetti e sui quali siano state effettuate scommesse;
d) successivamente si determina per ogni abbinamento vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa. accettate su ognuno degli abbinamenti;
e) infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuno degli abbinamenti vincenti.

Art. 87 - Tutte le scommesse sulla duplice indicanti, come primo evento, un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 88 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo evento vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero di tutte le unità di scommessa che indicano il cavallo vincente della prima corsa.
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi degli altri cavalli partenti nella seconda corsa. restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa.
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dell'ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente.
Nel caso che nessuna delle scommesse rimaste valide indichi il cavallo vincente del secondo evento, in deroga al primo comma dell'art. 42 alle stesse spetterà la quota determinata a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 89 - Qualora uno o più cavalli in rapporto di scuderia e dichiarati partenti nella stessa corsa siano da considerare non regolarmente partiti (art. 12), le scommesse sulla duplice che indicano come primo evento uno dei cavalli che nella corsa sono legati da rapporto di scuderia daranno diritto al rimborso ovvero, a richiesta dello scommettitore, alla sostituzione della scommessa con altra su diverso cavallo, purché tali diritti siano esercitati prima che abbia termine l'accettazione delle scommesse sulla corsa stessa. Qualora i predetti diritti non vengano esercitati entro tale termine, le scommesse sul cavallo, o sui cavalli ritirati saranno rimborsate mentre resteranno valide quelle indicanti il o i cavalli in rapporto di scuderia, col ritirato che risultino regolarmente partiti.

Art. 90 - Qualora un cavallo in rapporto di scuderia sia da considerare non regolarmente partito (ari. 12) in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice, le scommesse sulla duplice che indicano il vincente del primo evento e tale cavallo per il secondo verranno liquidate con una quota calcolata secondo quanto previsto nel primo comma dell'aut. 88.
Le scommesse che indicano il cavallo vincente del primo evento e uno qualsiasi, degli altri cavalli in rapporto di scuderia con il cavallo da considerare non regolarmente partito resteranno valide e proseguiranno nel normale corso della scommessa (art. 88 comma 3 e 4).

CAPITOLO OTTAVO

Scommessa duplice delle accoppiate

Art. 91 - La scommessa duplice delle accoppiate (art. 27) si effettua con le seguenti modalità
a) in un primo tempo si ritira una ricevuta sulla quale sono indicati i termini della scommessa per la prima corsa ;
b) in un secondo tempo. qualora i termini con i quali é stata espressa la prima parte della scommessa siano pienamente conformi al risultato convalidato presso lo sportello dove la scommessa é stata effettuata si ottiene la sostituzione della prima ricevuta con altra nella quale sono indicati i termini valevoli per il secondo evento della scommessa stessa;
c) le ricevute vincenti della prima corsa non presentate tempestivamente per il cambio siintenderanno decadute a tutti gli effetti.

Art. 92 - Una scommessa sulla duplice delle accoppiate è considerata vincente quando i termini con i quali é stata espressa secondo le modalità e le norme stabilite nel precedente art. 91 sono conformi ai risultati delle due corse designate.
La quota per ogni unità di scommessa é determinata dal quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento.
Per il caso in cui sulla combinazione vincente dei primo o del secondo evento non risulti alcuna unità di scommessa vedasi l'art. 42.

Art 93 - Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l'accoppiataé "in ordine" occorre pertanto designare nell'esatto ordine di arrivo i due cavalli oggetto di scommessa.

Art. 94 - Quando in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate sono dichiarati partenti non meno di otto cavalli, agli effetti di tale scommessa l'accoppiata é "non in ordine".

ART. 95 DEPENNATO

 

Art. 96 - Qualora, in relazione al numero dei cavalli dichiarati partenti un evento di duplice delle accoppiate sia "non in ordine" esso permane tale anche se nella corsa siano da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di otto cavalli.

Art. 97 - Nel caso che in una corsa valevole per la duplice delle accoppiate si classifichino ai primi dite posti due cavalli in rapporto di scuderia, sono accettate al cambio (se detta corsa costituisce primo evento) ovvero sono considerate vincenti (se detta corsa costituisce secondo evento) tutte le scommesse comunque indicanti tali due cavalli anche se meno di otto cavalli siano stati dichiarati partenti.
Art. 98 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate, sono accettate al cambio le scommesse che indicano tali due cavalli.
Quando, essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono accettate al cambio le scommesse sulle due combinazioni "in ordine che indicano i due cavalli in parità, le operazioni di cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso e le quote saranno determinate nel modo seguente
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti;
c) la differenza così ottenuta si divide per due, se sulla combinazione vincente dei secondo evento risultano cambi derivanti da entrambe le combinazioni vincenti del primo evento;
d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero dei cambi di ciascun colore indicanti il risultato del secondo evento;
e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni alla unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.
Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia effettuando le operazioni di cambio, anche per caso di scommessa con accoppiata "non in ordine" mediante ricevute di colore diverso per tutte quante le combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli classificati in parità.

Art. 99 - Se si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate. sono considerate vincenti tutte te ricevute per il secondo evento che indicano tali due cavalli.
Quando essendo stati dichiarati partenti meno di otto cavalli, sono considerate vincenti le scommesse sulle due combinazioni "in ordine" che indicano i due cavalli in parità. le quote si determinano nel modo seguente:
a) dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
b) dal disponibile per vincite si detrae l'importo corrispondente ai cambi risultanti sulle combinazioni vincenti;
e) la differenza così ottenuta si divide per due, se su entrambe le combinazioni siano state effettuate scommesse;
d) successivamente si determina il quoziente tra il risultato dell'operazione di cui alla precedente lett. c) e il numero delle unità di scommessa corrispondenti ai cambi esattamente indicanti ciascuna combinazione vincente ;
e) sommando il risultato di tali ultime suddivisioni all’ unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti. Qualora i cavalli in parità al primo posto siano tre o più si procederà per analogia determinando tante quote anche per il caso di scommessa con accoppiata "non in ordine", quante le combinazioni risultanti dall'abbinamento dei cavalli in parità.

Art. 100 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il primo evento della duplice delle accoppiate sono accettate al cambio tutte le scommesse che indicano comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono accettate al cambio le scommesse che indicano nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.
Le operazioni di sostituzione delle ricevute indicanti le due o più combinazioni aventi diritto al cambio saranno effettuate mediante ricevute di colore diverso per quante sono tali combinazioni.
Le quote si determinano secondo le norme fissate per il caso previsto dall'art. 98 con l'avvertenza che l'operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni aventi diritto al cambio. Qualora nessuno dei cambi derivanti da una delle combinazioni vincenti dei primo evento indichi la combinazione vincente del secondo evento, il disponibile per vincite sarà destinato ai cambi vincenti dell'altra o delle altre combinazioni.

Art. 101 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto in una corsa valevole per il secondo evento della duplice delle accoppiate sono considerate vincenti tutte le ricevute per il secondo evento che indicano comunque il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità se nella corsa siano stati dichiarati partenti più di sette cavalli. Qualora invece siano stati dichiarati partenti meno di otto cavalli sono considerate vincenti le ricevute indicanti nell'esatto ordine il cavallo classificato al primo posto e uno dei cavalli classificati in parità al secondo.
Le quote si determinano secondo le norme rissate per il caso previsto dall'ari. 99 con l'avvertenza che l'operazione di cui alla lett. c) avrà per divisore il numero di tutte le combinazioni da considerare vincenti.

Art. 102 (depennato)

Art. 103 - Le scommesse sulla duplice delle accoppiate che indicano per il primo evento un cavallo che sia da considerare non regolarmente partito (art. 12) sono rimborsate.

Art. 104 - Se in una corsa valevole per il secondo evento di una duplice delle accoppiate un cavallo sia da considerare non regolarmente partito (art. 12), te scommesse effettuate presso il totalizzatore dell'ippodromo e le Agenzie T.I.U. che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indichino nella seconda il cavallo ritirato, vengono liquidate con una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite e il numero delle unità di scommessa che risultano su tutte le combinazioni vincenti dei primo evento. Negli ippodromi sarà data facoltà di modificare le scommesse di cui sopra indicando altri cavalli; se tale diritto non verrà esercitato prima dell'entrata dei cavalli in pista per la corsa in questione. le scommesse stesse daranno diritto a percepire la quota determinata secondo le modalità sopra indicate.
Le scommesse che, a seguito della sostituzione della prima ricevuta, indicano nella seconda due dei cavalli da considerare regolarmente partiti restano valide e proseguono nel normale corso della scommessa.
Le scommesse vincenti di entrambi gli eventi danno diritto ad una quota pari al quoziente tra il disponibile per vincite, ridotto dall'ammontare dei pagamenti effettuati ai sensi del primo comma c  il numero delle unità di scommessa risultanti sulla combinazione vincente del secondo evento.
Qualora cause di forza maggiore impediscano il riversamento o la regolare totalizzazione dei cambi effettuati sulle ricevute vincenti del primo evento, si procederà al calcolo di una quota sul primo evento conte disposto al primo comma del presenti articolo; le scommesse per le quali si sia proceduto alla regolare totalizzazione dei cambi saranno liquidate con una quota calcolata sul disponibile a vincite ridotto dell'ammontare dei pagamenti derivanti da quanto sopra stabilito.
Nel caso che   nessuna della scommesse  rimaste  valide  determinata a norma del primo comma del presente indichi la combinazione vincente del secondo evento, articolo in  deroga all'art.42  alla stesse spetterà la quota

Art. 105 - (depennato)

 

CAPITOLO NONO

Scommessa multipla

Art. 106 - i termini della scommessa multipla al totalizzatore, uno per ogni corsa, devono essere indicati seguendo l'ordine cronologico delle corse.
L'importo, iniziale di una scommessa multiplaeffettuata al totalizzatore viene conglobato con l'ammontare delle scommesse sull'evento relativo al primo termine della scommessa. Successivamente se il primo termine della multipla é conforme al risultato della corsa cui si riferisce, l'importo della vincita conseguita. comprensivo dell'importo iniziale della scommessa, troncato alle dieci lire, costituisce l'ammontare della scommessa per il secondo evento e così di seguito per gli eventi successivi sino all'ultimo''' termine indicato sulla ricevuta di scommessa, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dei presente Articolo.
Una scommessa multipla è considerata vincente quando tutti i termini validi con i quali é stata espressa sono conformi ai risultati degli eventi cui si riferiscono, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo. E' in facoltà dello scommettitore a partire dai primi tre eventi indicati esattamente nella scommessa multipla  (serra considerare i termini che a norma del successivo articolo siano ritenuti nulli), entro il termine perentorio di cinque minuti primi della diramazione ufficiale, nel luogo in cui la scommessa é stata effettuata, delle quote relative. di richiedere il pagamento della vincita realizzata interrompendo la scommessa.

Art. 107 - Lescommesse multiple comprendenti un termine che, in base alle norme precedentemente fissate, dia diritto come oggetto di scommessa singola al rimborso o a modificare la stessa, sono ritenute nulle per detto termine e considerate valide per i rimanenti.

Art 108- Se si verifica il caso che su una ricevuta di scommessa multipla figurino, per errore, più cavalli partecipanti alla stessa corsa- la scommessa é considerata nulla per tali cavalli; e valida per i rimanenti termini.

SCOMMESSA QUARTE’

108 bis - li presente regolamento della scommessi denominata "QUARTE" approvato con delibera commissariale n. 324 del 17/3/94 costituisce parte aggiuntiva ed integrante del vigenteregolamento scommesse al quale fa riferimento per le norme di carattere generale e nel quale viene inserito nella parte Il "Scommesse al Totalizzatore".

Art. 108 bis 2 - La scommessa "QUARTE"' ha per oggetto i cavalli classificati ai primi 4 posti dell'ordine d'arrivo di una corsa scelta precedentemente tra quelle di ordinaria programmazione e portata a conoscenza del pubblico all'inizio della giornata di corse.
Perché possa essere effettuata é necessario che i cavalli dichiarati partenti nella corsa siano almeno dieci.
Sono previste due categorie di vincitori:

  1. prima categoria comprendente gli scommettitori che hanno esattamente indicato nell'ordine di piazzamento dell'arrivo ufficiale i primi 4 cavalli ;
  2. - seconda categoria comprendente gli scommettitori, esclusi i vincitori di prima categoria, che hanno esattamente indicato nell'ordine di piazzamento dell'arrivo. ufficiale i primi 3 cavalli.

Ogni unità di scommessa vincente dà diritto ad una sola quota di una delle due categorie.

Art 108 bis 3 - La scommessa si effettua mediante macchine di convalida e di emissione di ricevuta, le cui procedure siano approvate dall'U. N. I. R. E., ed autorizzate dal Ministero delle Finanze.
L'unità di scommessa è fissata in l. l.000; lo scommettitore deve obbligatoriamente indicare i 4 cavalli oggetto della scommessa.
E' ammessa la partecipazione alla scommessa anche con speciali ricevute a sistema, intendendosi  per sistema la scrittura abbreviata sulla ricevuta di tutte le combinazioni semplici cui il sistema prescelto, da origine.
I diversi sistemi consentiti dai vari merli di convalida o di emissione delle .ricevute saranno illustrati chiaramente al pubblico a cura del delegato .

Art 108 bis .4 - La scommessa"QUARTE-sieffettua sui singoli cavalli e pertanto i rapporti di scuderia non sono considerati. Tuttavia, nel caso in cui tutti i cavalli classificati ai primi 2 o 3posti sianoin rapporto di scuderia sono considerate vincenti  tutte le scommesse indicanti tali cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui siano stati designati e la quota. uguale per tutte le combinazioni, nell'ambito della categoria di appartenenza, in cui gli stessi siano compresi. é determinata dal quoziente tra il disponibile per te vincite e la somma delle unità di scommessa risultante dalle diverse combinazioni vincenti, tale disposizione non si applica con riferimento ai posti dell'ordine di arrivo in cui uno dei suddetti cavalli giunga in parità con altro non in rapporto di scuderia.
Alla corsa oggetto della scommessa "QUARTE"' non possono partecipare più di tre cavalli in rapporto di scuderia.

Art 108 bis 5 - Qualora nell'ordine d'arrivo della corsa designata per la scommessa "QUARTE"' figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse "QUARTE"' sono rimborsate.

Art 108 bis 6 - Le quote della scommessa "QUARTE'" sono calcolate per unità di scommessa da l. 1.000 per ognuna delle 2 categorie e troncate alle  100 lire intere, rimanendo acquisiti al Totalizzatore gli importi derivanti dal suddetto troncamento.
Il calcolo delle quote viene eseguito come segue:
a) dall'importo totale della scommessa "QUARTE"'; viene detratta la percentuale di prelievo, ricavando in tal modo il disponibile a vincite :
b) dal disponibile a vincite si detrae l'importo di tutte le scommesse vincenti, sia di prima che di seconda categoria ;
c) la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali;
d) una parte della differenza di cui al punto c) viene divisa tra il totale delle unità di scommessa vincenti di prima categoria, il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore; sommato al solo quoziente della divisione di cui il successivo punto e) ed alle l. 000 lire dell'unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di prima categoria per ogni unità di scommessa vincente da I. 000 lire ;
e) l'altra parte della differenza di cui al punto c) viene divisa tra il totale delle unità vincenti di prima e di seconda categoria; il quoziente di tale operazione, tenuto conto che la frazione inferiore alle 100 lire viene acquisita dal Totalizzatore, viene sommata al quoziente di cui al precedente punto d) per la definizione delle quote di prima categoria mentre, sommato alle 1.000 lire dell'unità di scommessa, costituisce la quota delle vincite di seconda categoriaper ogni unità di scommessa vincente da l. 1.000 lire ;
f) nel caso non risultino vincite per le scommesse di prima categoria, il relativo disponibile per vinciteviene sommato a quello della seconda categoria e costituirà il disponibile su cui calcolare la quota. Nel caso non risultino vincite in alcuna delle due categorie, l'intero disponibile a vincite viene riportato all'analoga scommessa "QUARTE’" della giornata successiva dello stesso Ippodromo e sommato per il calcolo delle quote al disponibile di cui al punto a). Nel caso che la mancanza di vincite si verifichi nell'ultima giornata della riunione, tutte le scommesse saranno rimborsate, qualora l'ultimo evento della riunione sia privo di vincitori e sullo stesso sia stato effettuato un riporto per mancanza di vincitori nelle giornate precedenti, le scommesse effettuate su tale evento saranno rimborsate e l'ammontare del riporto sarà acquisito dal Totalizzatore.

Art. 108 bis 7- Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa "QUARTE"' vengono ritirati prima della partenza della corsa ed in tempo utile tutte le ricevute nelle quali figurano tali cavalli, potranno essere sostituite prima della chiusura dell'accettazione.
Dopo la chiusura dell'accettazione, le unità di scommessa semplici in cui figurano due o più cavalli ritirati o che comunque non sono da considerarsiregolarmente partiti (art. 12) sono rimborsate, mentre quelle in cui figuri un solo cavallo ritirato o comunque da non considerarsi regolarmente partito, costituiscono un disponibile a vincite separato sul quale é calcolata una distinta quota considerando vincenti tutte le combinazioni che indicano in qualsiasi ordine i cavalli classificati ai primi 3 posti.
Se in una corsa sono da considerare regolarmente partiti (art. 12) meno di cinque cavalli tutte le scommesse sul "quarte" sono rimborsate.

Art 108. bis 8 - Quando si verifica un arrivo in parità al primo posto tra 2 o 3 cavalli, sono considerate vincenti le combinazioni semplici che indicano i cavalli in oggetto ai primiposti in qualsiasi ordine egli altri o l'altro cavallo nell'ordine di piazzamento conseguito nei primi 4. Nel caso di parità al primo posto di 4 o più cavalli, per la scommessa di secondacategoria, si considerano vincenti le combinazioni indicanti in qualsiasi ordine tre degli N cavalli arrivati in parità e per la scommessa di prima categoria 4 degli N cavalli arrivati in parità.
Lo stesso meccanismo si applica per l'arrivo in parità di 2 o più cavalli al secondo posto; fermo restando l'obbligo di avere indicato al primo posto il cavallo vincente.
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al terzo posto, per le scommesse di seconda categoria sono considerate vincenti tutte le combinazioni che indicano al terzo posto uno degli N cavalli arrivati in parità, mentre per le scommessa di prima categoria sono considerate vincenti tutte le scommesse che indicano al terzo o quarto posto 2 degli N cavalli arrivati in parità.
Nel caso di arrivo in parità di 2 o più cavalli al quarto posto, per le scommesse di prima categoria si considerano vincenti tutte le combinazioni che indicano al quarto posto uno degli N cavalli arrivati in parità.
In tutti i casi indicati nel presente articolo ogni combinazione vincente darà luogo ad una quota a sé stante  nell'ambito della categoria di appartenenza.

Art 108. bis 9- Nel caso che, nell'ordine di arrivo della corsa designata per la scommessa "QUARTE "' figurino solo 3 cavalli verrà calcolata un'unica quota considerando vincenti tutte le scommesse che indicano, nell'esatto ordine di piazzamento, i 3 cavalli classificati e qualora non risulti alcuna scommessa vincente si applica quanto previsto nel secondo comma dell'art. 6) lettera f).

 

PARTE TERZA
SCOMMESSE A QUOTA FISSA

 

CAPITOLO DECIMO

NORME SULLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA IN GENERE

Art. 109- Le scommesse a quota fissa sono:

a) negli ippodromi:
-singola sul vincente, singola sul no-betting. singola sul vincente a gruppi, singola sul piazzato, singola sul secondo classificato e duplice, presso gli allibratori;
-singola sul vincente. singola sul piazzato, e multipla, con le limitazioni stabilite con disposizioni a parte, presso le Agenzie ippiche operanti negli ippodromi

b) fuori degli ippodromi:
-singola sul vincente, singola sul piazzato, singola sul secondo classificato e multipla presso le Agenzie ippiche.
Le scommesse sul piazzato a quota fissa negli ippodromi presso gli allibratori potranno essere accettate:

- su due piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano da quattro a sette;
- su tre piazzati nelle corse nelle quali i partenti siano otto o più.

Art. 110 -Nelle scommesse a quota fissa la  somma da riscuotere per la vincita é pari all'importo scommesso aumentato della somma pattuita.
Fanno eccezione i casi particolari previsti negli articoli successivi.
Art. 111 - Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 12 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti e non vi sia tempo sufficiente per la riapertura delle scommesse presso i picchetti, tutte le scommesse a quota fissa sul vincente a gruppi saranno rimborsate. Saranno altresì rimborsate tutte le scommesse effettuate sul no-betting nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno rimborsate e le scommesse risultanti vincenti saranno liquidate con riferimento alla quota del totalizzatore con una quota minima di undici e, comunque, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita. Se la riduzione del campo dei partenti si dovesse verificare in occasione di una corsa che, a norma dell'art. 21 abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, saranno considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al primo, secondo e terzo posto. Tali scommesse verranno liquidate con riferimento alla quota del totalizzatore, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita.
Tali norme vengono sempre applicate per le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuato presso le Agenzie ippiche.
Se invece la riduzione del numero dei partenti si verifica in circostanze che permettano la riapertura delle scommesse presso i picchetti, saranno rimborsate tutte le scommesse sul vincente e sul piazzato per detta corsa, effettuate prima della notificazione della variazione, e si procederà ad una nuova accettazione delle scommesse.
In entrambi i casi presi in considerazione, saranno rimborsate tutte le scommesse sulla duplice se la corsa ne costituisce il primo evento, se ne costituisce il secondo evento, le scommesse che indicano il vincente del primo evento e, per il secondo, uno qualsiasi dei cavalli della corsa in questione, saranno liquidate con una quota pari alla media delle quote registrate dagli allibratori per il vincente del primo evento. La determinazione di tale inedia sarà effettuata a cura della Società di corse.
Le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le Agenzie ippiche comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso di vincita verranno, liquidate, come scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore, entro i massimali previsti dal seguente articolo 128: in tal caso l'importo liquidato non potrà superare del 20% la somma precedentemente pattuita come vincita per la scommessa multipla a quota fissa.
Le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple con riferimento alla quota del  totalizzatore. entro i massimali previsti dal seguente articolo 128: anche in tale caso l'importo liquidato non potrà superare del 20% la somma pattuita come vincita.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.

Art 111 bis - Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che, a norma dell'art. 12 i cavalli siano da considerarsi regolarmente partiti, tutte le scommesse a quota fissa sul secondo classificato saranno rimborsate.

Art 112 - Nel caso che una corsa venga soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sul no-betting, sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice se la corsa in questione ne costituisce primo evento.
Se la corsa soppressa o non convalidata costituisce secondo evento di duplice, le scommesse indicanti il cavallo vincente del primo evento saranno liquidate con una quota pari alla media delle quote registrate dagli allibratori per il vincente dei primo evento.
Per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le Agenzie ippiche, comprendenti un cavallo della corsa in questione, valgono le medesime norme previste per tale tipo di scommessa nel penultimo comma dell'art. 111.

Art 113 - Qualora in una corsa al galoppo lo starter annulli la partenza e ciò nonostante più della metà dei cavalli partecipanti alla corsa compia l'intero percorso, si applicheranno le norme fissate nell'art. 112 per le scommesse sul vincente, singola sul no-­betting, singola sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice, e le norme dell'art.111 per le scommesse multiple.

Art. 114 - Se una corsa al trotto viene interrotta durante il suo svolgimento per disposizione della Giuria e quindi ripetuta, nessuna scommessa sarà rimborsata, anche se uno o più cavalli non dovessero ripresentarsi all'atto della ripetizione della corsa.
Se la corsa dovesse essere rimandata ad altro giorno per le scommesse sul vincente, sul no-betting, sul vincente a gruppi, sul piazzato, sul secondo classificato e sulla duplice varranno le norme dell'art. 111.

CAPITOLO UNDICESIMO
Scommessa singola sul vincente e sul secondo classificato

Art. 115 - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse effettuate su tali cavalli sul vincente, sul no-betting e sul vincente a gruppi  - qualora i cavalli in parità non appartengono allo stesso gruppo - danno diritto a riscuotere una somma, costituita dall'importo scommesso più la somma pattuita, divisa per il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 115 bis - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il primo posto, le scommesse singole sul secondo classificato effettuate esclusivamente su tali cavalli danno diritto a riscuotere una somma pari all'importo scommesso più la somma pattuita divisa per il numero dei cavalli classificati in parità.

Art. 115 ter - Se si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, le scommesse singole sul secondo classificato effettuate esclusivamente su tali cavalli danno diritto a riscuotere una somma pari all'importo scommesso più la somma pattuita divisa per il numero dei cavalli classificati in parità.

 

CAPITOLO DODICESIMO

Scommessa singola sul piazzato

 

Art 116 - Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse, si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto sono considerati vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali cavalli.

Art 117- Se in una corsa, con due piazzati agli effetti delle scommesse si  verifica un arrivo in parità per il primo posto di tre o più cavalli, sono considerati piazzati agli effetti delle scommesse tutti i cavalli classificati in parità.
La somma spettante per ciascuna scommessa effettuata su tali cavalli viene determinata nel modo seguente:
a) si addiziona la somma pattuita come vincita con l'importo scommesso;
b) il totale risultante si divide per il numero dei cavalli classificati in parità,
c) il quoziente così ottenuto moltiplicato per due determina la somma da liquidare per ognuna delle scommesse.

Art. 118 - Se in una corsa con due piazzati agli effetti delle scommesse, due o più cavalli sono classificati in parità al secondo posto, le scommesse sul piazzato effettuate sul cavallo classificato al primo posto danno diritto alla intera somma pattuita come vincita aumentata dell'importo scommesso, mentre le scommesse effettuate sui cavalli classificati in parità danno diritto ad un importo determinato nel modo seguente:
a) per ogni singola scommessa si addiziona la somma pattuita come vincita con l'importo scommesso;
b) il totale si divide per il numero dei cavalli in parità;
c) il quoziente così ottenuto determina la somma da liquidare per ciascuna scommessa.

Art. 119 - Se in una corsa. con tre piazzati agli effetti delle scommesse si  verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto, sono considerate vincenti le scommesse effettuate sui due cavalli in parità e sul cavallo classificato al posto immediatamente successivo.

Art. 120 - Se in una corsa, con tre piazzati agli effetti delle scommesse si  verifica un arrivo in parità di tre cavalli per il primo posto, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate su tali tre cavalli.

Art 121 - Se più di tre cavalli sono classificati in parità al primo posto in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, tutti i cavalli in parità sono considerati piazzati agli effetti delle scommesse.
La somma spettante per ciascuna scommessa effettuata su tali cavalli viene determinata nel modo seguente:
a) si addiziona la somma pattuita come vincita con l'importo scommesso;
b) il totale risultante si divide per il numero dei cavalli classificati in parità;
c) il quoziente così ottenuto moltiplicato per tre determina la somma da liquidare per ognuna delle scommesse.

Art. 122 - Se due cavalli sono classificati in parità al secondo posto in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, sono considerate vincenti le scommesse sul piazzato effettuate sul cavallo classificato al primo e quelle sui due cavalli in parità.

Art. 123 - Se tre o più cavalli sono classificati in parità al secondo posto in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, le scommesse per il piazzato effettuate sul cavallo classificato al primo posto danno diritto alla intera somma pattuita come vincita aumentata dell'importo scommesso, mentre le scommesse effettuate sui cavalli classificati in parità danno diritto ad una somma da determinare secondo quanto prescritto nell'art. 118.

Art. 124 - Se due o più cavalli sono classificati in parità al terzo posto in una corsa con tre piazzati agli effetti delle scommesse, le scommesse effettuate sui cavalli classificati al primo posto e al secondo posto danno diritto all'intera somma pattuita come vincita, aumentata dell'importo scommesso, mentre le scommesse effettuate sui cavalli in parità danno diritto ad una somma da determinare secondo quanto prescritto nell'art. 118.

Art. 125 - Per i casi di arrivi in parità tanto al primo che al secondo posto si applicano in analogia i criteri stabiliti negli articoli precedenti del presente capitolo.

 

CAPITOLO TREDICESIMO

Scommessa duplice

Art. 126 - Se si verifica un arrivo in parità per il primo posto di due o più cavalli in uno o in entrambi gli eventi interessanti una scommessa duplice, la somma spettante ad ogni singola scommessa indicante una combinazione vincente si determina dividendo il totale della somma pattuita aumentata dell'importo scommesso per il numero delle combinazioni che risultano vincenti in conseguenza dell'arrivo o degli arrivi in parità.

 

PARTE QUARTA

SCOMMESSE CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA DEL TOTALIZZATORE*

 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

Norme sulle scommesse con riferimento alla quota del totalizzatore

Art. 127- Le scommesse multiple con riferimento alla quota del totalizzatore sono regolate, per quanto  concerne il loro esito, le modalità di effettuazione e la loro validità in genere oltre che dalle norme generali della parte prima del regolamento e da quelle specifiche contenute nel presente capitolo, dalle norme stabilite per i corrispondenti tipi di scommesse al totalizzatore.

Possono essere accettate presso le Agenzie ippiche e devono essere riferite a corse in programma su almeno due diversi ippodromi nella stessa giornata.

Qualora l'UNIRE riscontri manovre volte ad alterare le quote sia in rialzo che in ribasso, disporrà la no validità delle quote relative alla o alle scommesse oggetto delle manovre di alterazione unicamente come riferimento per le scommesse multiple accettate nelle Agenzie ippiche. II provvedimento sarà comunicato congiuntamente alle quote e, in tal caso il termine contenente uno dei cavalli della corsa il cui tipo di scommessa é stato oggetto di manovre di alterazione delle quote, é da ritenere nullo, mentre i rimanenti termini della scommessa multipla con riferimento alla quota del totalizzatore rimangono validi.

Art. 128 - Qualora al totalizzatore nessuna unità di scommessa risulti su un cavallo classificato vincente o piazzato, non potendo essere stabilita per tali eventi la quota del totalizzatore e venendo pertanto a mancare il riferimento per le scommesse multiple con riferimento alle quote del totalizzatore effettuate nelle agenzie ippiche, queste liquideranno le eventuali vincite nella misura delle quote massime fissate dalla tabella che segue:

QUOTE MASSIME PER OGNI UNITA' DI SCOMMESSA
DA LIRE DIECI

Numero dei cavalli da considerare regolarmente
partiti

scommessa
sul vincente

scommessa
sul piazzato

2

25

--

3

55

--

4

90

--

5

170

60

6

280

95

7

330

120

8

330

120

9

410

120

10

410

120

11

410

120

12

410

120

13 o più

450

130

Per quanto riguarda le scommesse sul vincente, due o più cavalli in rapporto di scuderia partecipanti alla medesima corsa ai fini della determinazione del numero dei cavalli da considerare partiti (art. 12), devono essere conteggiati come un solo cavallo.
Art. 129 - Una scommessa multipla con riferimento alla quota del totalizzatore é considerata vincente quando i termini validi con i quali é stata espressa sono conformi ai risultati degli eventi cui si riferiscono.
L'importo al quale la scommessa multipla vincente dà diritto si calcola nel modo seguente: in relazione alla somma scommessa e alla quota pagata dal totalizzatore, si determina quanto sarebbe spettato allo scommettitore in caso di vincita per il primo evento singolo indicato nella ricevuta; l'ammontare che ne deriva si considera scommesso sul secondo evento indicato nella ricevuta e, in relazione alla quota del totalizzatore per lo stesso evento, si calcola il nuovo riporto.
Con tali modalità si calcoleranno i successivi importi sino a quello relativo all'ultimo termine indicato nella ricevuta di scommessa.
L'importo totale di una scommessa multipla vincente non potrà comunque superare, per ogni unità di scommessa da lire dicci, i massimali sottoindicati:

 

                                           MULTIPLI

VINCENTI

        PIAZZATI

 

Doppio

450*

130*

Triplo

910