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Regolamento della Quintè e della Quartè

Decreto 20 dicembre 2005 recante, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30-12-2005:
IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per
l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle
finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
con legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque
tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che
ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di
organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE
in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione della gestione
dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, sono riservare ai Ministeri dell'economia e delle finanze
e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici,
societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si
e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene
agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE la
determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento
ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3, che ha previsto che il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del
capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole
e forestali del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle Agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare
concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione
dell'art. 22, commi 10 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il Regolamento della corsa Tris;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole
e forestali del 25 ottobre 2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito
il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi,
di una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall'Unire. Con il medesimo provvedimento sono stabilite
le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei
concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la raccolta deve
essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della scommessa,
l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma
di imposta unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n. 2005/0077632/USCITA del 14 dicembre del
2005;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco
del 26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco
del 17 novembre 2005;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n.
2005/9533/Giochi/UD del 15 dicembre 2005, che ha disposto che la scommessa Tris, a partire dalla scadenza
naturale della relativa Concessione, fissata al 31 dicembre 2005, e' assoggettata, in via sperimentale e temporanea,
alla disciplina di cui all'art. 1, comma 498, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configurandosi quale una delle formule
della scommessa di cui al citato comma 498;
Considerato che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto hanno per oggetto le medesime corse
dei cavalli della scommessa Tris, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998;
Ritenuto, altresi', che le formule di scommessa disciplinate dal presente decreto sono distribuite nella medesima
rete di raccolta delle scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e delle
scommesse totalizzatore di cui al decreto ministeriale n. 278 del 1999, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 88 del
T.U.L.P.S.;
Considerato che occorre dare attuazione alle deleghe contenute nella normativa sopra citata adottando le
disposizioni tecniche che disciplinano le scommesse sulle corse dei cavalli;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui all'art.
1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, declinata nelle formule denominate «Quarte' nazionale» e
«Quinte' nazionale».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) UNIRE, l'Unione nazionale incremento razze equine;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale
e' abilitato ad accettare scommesse;
d) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale
non e' piu' abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
e) concessionario, l'operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di
selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
f) disponibile per vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unita' di scommessa vincenti;
g) esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
h) esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento
su cui si effettua la scommessa;
i) evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
l) giocata o scommessa, l'insieme delle unita' di scommessa proposte dal partecipante;
m) giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) giocata o scommessa a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
o) giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unita' di scommessa
derivanti dall'espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
p) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso
il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
q) giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non
annullata;
r) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolta nella settimana contabile di riferimento;
s) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi
prescritti nella settimana contabile di riferimento;
t) palinsesto o campo partenti, le corse e l'elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
u) partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
v) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;
z) punto di vendita o luogo di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla
raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita - previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di
licenza di polizia rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del regio decreto del 18 giugno 1931,
n. 773 - gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il
punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed e' collegato telematicamente allo stesso;
aa) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna
unita' di scommessa vincente;
bb) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della
giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore
valido per la riscossione degli stessi;
cc) Riporto o jackpot, il disponibile per vincite che, nel caso in cui non risultino unita' di scommessa vincenti per
un tipo di scommessa, e' riassegnato al disponibile per vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
dd) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti derivanti da giocate a caratura relative alle
scommesse soggette a rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
ee) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta
dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile
di riferimento, comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti voci:
i. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ff) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui
funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
gg) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica
di ogni settimana;
hh) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica utilizzata dai luoghi di vendita, per la digitazione dei pronostici,
l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
ii) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle
scommesse a totalizzatore;
ll) unita' di scommessa, l'insieme minimo di pronostici necessario per potere accettare la scommessa;
mm) unita' di scommessa vincente, l'unita' di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi
agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2.
Soggetti abilitati alla raccolta
1. L'accettazione della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita ai punti di vendita autorizzati
alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari,
ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, nonche' ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS puo' attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo
precedente.
2. Sono altresi' abilitati alla raccolta della scommessa sulle formule di cui all'art. 1, comma 1, in qualita' di punti
di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di
vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non
compresi trai punti di vendita indicati al comma 1.
3. AAMS, per la scommessa di cui all'art. 1, comma 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema
automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.
Art. 3.
Ripartizione della posta di gioco
1. La posta unitaria della formula «Quarte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata
minima e' di due unita' di scommessa.
2. La posta unitaria della formula «Quinte' nazionale» e' pari ad euro 0,25 per unita' di scommessa. La giocata
minima e' di due unita' di scommessa.
3. La posta unitaria di gioco delle formule «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale» e' ripartita nelle seguenti
percentuali:
a) montepremi e compenso per l'attivita' di gestione: 72,00 per cento per entrambe le formule, di cui, al montepremi
il 57,00 per cento e come compenso per le attivita' di gestione il 15,00 per cento, di cui il 9,29 per cento all'UNIRE,
per l'organizzazione e la gestione della corsa oggetto di scommessa;
b) compenso dell'attivita' dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le formule;
c) entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le formule;
d) contributo a favore dell'UNIRE: il 14,00 per cento come prelievo per entrambe le formule.
Art. 4.
Modalita' di partecipazione
1. La partecipazione alla scommessa, di cui al presente decreto, si effettua contrassegnando i numeri identificativi
dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti
ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di
gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
3. E' prevista la partecipazione alla scommessa attraverso modalita' telefonica e telematica secondo quanto
disposto da AAMS con apposito provvedimento.
Art. 5.
Annullo
1. E' consentito l'annullo di una giocata entro centoventi secondi dall'emissione della ricevuta di partecipazione
anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre giocate, sempre che l'accettazione delle giocate al
totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
2. In caso di ritiro di uno o piu' cavalli pronosticati e' consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa,
la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una
nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
3. L 'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
Art. 6.
Ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione della scommessa di cui al presente decreto e' certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa
dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero
dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la giocata, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente
ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta secondo quanto
previsto dall'art. 5.
3. La ricevuta di partecipazione della scommessa oggetto del presente decreto, e' emessa dal terminale di gioco
dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula a cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima,
e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero di unita' di scommesse accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
i) importo complessivo della giocata;
l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
m) numero di ripetizioni della giocata.
Art. 7.
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse giocate sistemistiche per tutte le formule di scommessa oggetto del presente decreto; sono
altresi' ammesse giocate a caratura.
2. Per le giocate sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di
partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa
derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima
dell'emissione della ricevuta.
3. I tipi di giocate sistemistiche per ciascuna delle formule di scommessa disciplinate dal presente decreto, sono
indicati agli articoli 23 e 26.
4. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni
stabilite all'atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della
giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La giocata a
caratura minima non puo' essere inferiore a venti unita' di scommessa. Il numero delle cedole di caratura e'
compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 100. L 'importo unitario della cedola di caratura non puo' essere
inferiore a quello della giocata minima prevista per la scommessa.
5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione
della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo delle vincite realizzate con l'intera giocata a caratura ed il numero
totale delle cedole emesse. L'importo della vincita di ciascuna cedola di caratura e' troncato alla seconda cifra
decimale.
6. In deroga a quanto stabilito dall'art. 5, non sono annullabili le giocate a caratura; e' tuttavia consentita, in caso
di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS,
la ristampa delle ricevute delle giocate a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
7. E', altresi', ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso giocate a caratura speciale. Le modalita'
di effettuazione delle giocate a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita attribuito dal totalizzatore nazionale e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico della formula di scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
d) numero della giocata, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
e) il nome o la sigla dell'ippodromo in cui si svolge la corsa;
f) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero delle unita' di scommessa accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla
giocata;
l) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola
di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale.
Art. 8.
Registrazione e conservazione delle giocate
1. Ogni giocata accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono
la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle giocate accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte
le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.
Art. 9.
Calcolo della quota di vincita
1. L'importo della vincita e' il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera, troncata alla seconda cifra decimale, e' effettuato come
segue:
a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall'ammontare di cui all'art. 3;
b) il disponibile per vincite cosi' determinato e' ripartito tra le categorie di vincita ed aumentato dell'eventuale
jackpot secondo le modalita' di cui agli articoli 24 e 27;
c) dal disponibile per vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita'
di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle
unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non puo' essere inferiore ad uno.
3. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parita' di due o piu' cavalli, avviene come
di seguito previsto:
a) in caso di arrivo in parita' al primo posto di due o piu' cavalli sono considerate vincenti tutte le unita' di scommessa
che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parita', in qualsiasi ordine e, se necessario per completare
l'unita' di scommessa prevista per ciascuna delle formule di cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri
cavalli classificati;
b) in caso di arrivo in parita' al secondo posto di due o piu' cavalli, sono considerate vincenti tutte le unita' di
scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi, i cavalli arrivati in parita'
in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l'unita' di scommessa prevista per ciascuna delle formule di
cui al presente decreto, nell'esatta posizione gli altri cavalli classificati;
c) analogamente si procede per eventuali parita' nei posti successivi.
4. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in
parita' di due o piu' cavalli, e' effettuato come di seguito previsto:
a) dal disponibile per vincite, di cui all'art. 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unita' di
scommessa vincenti e la posta unitaria;
b) la differenza cosi' ottenuta si divide in tante parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state
effettuate scommesse;
c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l'importo di cui al punto b) ed il prodotto
tra il numero delle unita' di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce
la quota.
5. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per
completare un'unita' di scommessa, il disponibile per vincite viene destinato a jackpot.
6. L'importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite cosi' come calcolate al
comma 1, e' di competenza dell'UNIRE.
Art. 10.
Rimborsi
1. Il partecipante ha diritto a rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle giocate accettate;
b) in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle giocate, limitatamente alle giocate accettate oltre l'orario
di effettiva partenza della corsa comunicato dall'UNIRE;
c) la corsa oggetto di scommessa non si e' svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
d) dopo la chiusura dell'accettazione, per le unita' di scommessa che contengono due o piu' cavalli ritirati e/o non
partiti;
e) intervengono modificazioni su quanto specificato alle lettere
d), e), f), h), ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui all'art. 16, non contemplate nelle tolleranze dei
regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l'evento;
f) il numero dei cavalli regolarmente partiti e' inferiore a sette.
2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi di vendita delle
scommesse, puo' chiedere il rimborso entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della
scommessa.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla
ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all'atto del rimborso.
4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell'UNIRE.
Art. 11.
Pubblicita' degli esiti e comunicazioni
1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni
relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai luoghi di vendita
delle scommesse, per la loro affissione pubblica.
Art. 12.
Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse
1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'UNIRE.
Art. 13.
Termini di decadenza
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi
di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo
le modalita' di cui all'art. 17, nel termine di novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
delle scommesse.
2. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
Art. 14.
Soluzione delle controversie
1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione
del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, e' demandata all'organo di cui all'art. 2,
comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
2. Il reclamo scritto e' inoltrato, per il tramite di AAMS, all'organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle giocate.
3. E' fatta, comunque, salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria competente.
Art. 15.
Controlli ed ispezioni
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente
decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita agli stessi collegati,
nonche' sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all'art. 2,
in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.
Art. 16.
Programma ufficiale delle corse
1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti della scommessa ed in
riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa
dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle giocate e resa pubblica
prima dell'inizio dell'accettazione delle stesse.
2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale o nella dichiarazione
dei partenti predisposta dall'UNIRE, e' comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni
precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
3. E' facolta' di AAMS, su proposta dell'UNIRE, disporre l'accettazione delle scommesse sulle formule «Quarte'
nazionale» e «Quinte' nazionale» su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e
finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a
partire dal numero 1. Tale numerazione e' quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate
vincenti le giocate che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati nella finale ai
primi quattro posti, per la formula «Quarte' nazionale», ai primi cinque posti, per la formula «Quinte' nazionale».
I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente
partiti. L'accettazione delle scommesse avra' termine con la partenza della prima batteria.
4. Il programma ufficiale contiene:
a) il giorno e l'orario di svolgimento della corsa;
b) il tipo di corsa;
c) il nome dell'ippodromo;
d) la distanza della corsa;
e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
l) gli eventuali rapporti di scuderia;
m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.
Art. 17.
Verifica delle ricevute di accettazione delle giocate
1. L'originale della ricevuta di accettazione delle giocate, integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al
portatore valido per la riscossione delle vincite e l'ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il
concessionario ovvero il gestore del luogo di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario,
attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore
nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.
Art. 18.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalita' di cui agli
articoli 19, 20 e 21.
2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura
ed impediscono l'alterazione del contenuto, le ricevute delle giocate vincenti e pagate nonche' quelle dei rimborsi
effettuati per cinque anni.
Art. 19.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro
1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione
ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalita' di cui all'art. 17, presso qualsiasi punto di
vendita della scommessa collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita
nel quale e' stata effettuata la giocata.
Art. 20.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00
euro e' effettuato entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute
di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono
recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita'
di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto
corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni
solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della
ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta
esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante
emissione di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di
presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici
giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
Art. 21.
Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite e/o dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro e' effettuato entro novanta
giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica
della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta
esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante
emissione di assegno circolare o assegno bancario.
2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalita' di cui all'art. 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del
partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione
di assegno circolare o assegno bancario.
3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di ventuno giorni dalla data di
presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici
giorni dalla data di presentazione della ricevuta.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMULE «QUARTE' NAZIONALE» E «QUINTE' NAZIONALE»
Art. 22.
Caratteristiche della formula «Quarte' nazionale»
1. La formula «Quarte' nazionale», consiste nel pronosticare i primi quattro cavalli classificati nell'esatta successione
dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di quattro
o piu' cavalli.
Art. 23.
Giocate sistemistiche della formula «Quarte' nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quarte' nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di quattro, cinque o «n»
cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri
«n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti
ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti
ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
e) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo,
terzo o quarto posto ed altri «n», minimo tre, cavalli ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
f) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo,
terzo o quarto posto ed altri «n», minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
g) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo,
terzo o quarto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
h) sistema denominato T4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna
delle quattro posizioni possibili;
i) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.
Art. 24.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quarte' nazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero
l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi quattro posti del campo partenti della corsa oggetto di
scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quarte' nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni
ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite e'
destinato a jackpot.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quarte' nazionale» vengono ritirati,
tutte le scommesse contenenti uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno
dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di
chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o piu' cavalli della corsa oggetto della formula «Quarte'
nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unita' di scommessa nelle quali figurino
due o piu' cavalli ritirati; mentre le unita' di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate
al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui
sono indicati gli altri tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincitacosi' calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituira' un unico disponibile da suddivideretra le unita' di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di scommessa indicanti tre cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cuinessuna unita' di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente gli altri tre cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quarte' nazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione
di continuita', tra i primi quattro classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
c) i cavalli che si classificano ai primi quattro posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro cavalli.
Art. 25.
Caratteristiche della formula «Quinte' nazionale»
1. La formula «Quinte' nazionale», consiste nel pronosticare i primi cinque cavalli classificati nell'esatta successione dell'ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
2. E' consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche, derivanti dall'indicazione di cinque o piu' cavalli.
Art. 26.
Giocate sistemistiche della formula «Quinte' nazionale»
1. Le giocate sistemistiche per la formula «Quinte' nazionale» sono:
a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall'indicazione di cinque, sei o «n» cavalli;
b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri
«n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti
ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
d) sistema denominato V3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati nei primi tre posti
ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare le restanti posizioni libere;
e) sistema denominato V4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati nei primi quattro
posti ed altri «n» cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
f) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo,
terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo quattro, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti
posizioni libere;
g) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo,
terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo tre, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni
libere;
h) sistema denominato P3, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra tre cavalli designati al primo, secondo,
terzo, quarto o quinto posto ed altri «n» cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni
libere;
i) sistema denominato P4, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra quattro cavalli designati al primo, secondo,
terzo, quarto o quinto posto ed altri «n», minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
l) sistema denominato T5, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o piu' cavalli designati per ciascuna
delle cinque posizioni possibili;
m) altri sistemi approvati con decreto del direttore generale di AAMS, anche su proposta dell'UNIRE.
Art. 27.
Calcolo delle quote di vincita per la formula «Quinte' nazionale»
1. E' prevista un'unica categoria di vincita per le unita' di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero
l'esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi cinque posti del campo partenti della corsa oggetto di
scommessa.
2. La combinazione vincente della formula «Quinte' nazionale» e' certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni
ufficiali fornite dall'UNIRE.
3. Il calcolo della quota e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui nessuna unita' di scommessa indichi la combinazione vincente, il disponibile per vincite e'
destinato a jackpot.
5. Se uno o piu' cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della formula «Quinte' nazionale» vengono ritirati,
tutte le scommesse contenenti uno o piu' dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno
dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di
chiusura dell'accettazione; non e' ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di due o piu' cavalli della corsa oggetto della formula «Quinte'
nazionale», saranno rimborsate entro i successivi novanta giorni le sole unita' di scommessa nelle quali figurino
due o piu' cavalli ritirati; mentre le unita' di scommessa contenenti uno solo dei cavalli ritirati, sono contabilizzate
al fine di costituire un disponibile per vincite separato, che sara' suddiviso tra quelle unita' di scommessa in cui
sono indicati gli altri quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. Nell'ipotesi in cui la quota di vincita
cosi' calcolata dovesse essere superiore a quella di cui al comma 3, si costituira' un unico disponibile da suddividere
tra le unita' di scommessa indicanti esattamente la combinazione vincente e le unita' di scommessa indicanti
quattro cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso
in cui nessuna unita' di scommessa contenente un cavallo ritirato e/o non regolarmente partito indichi correttamente
gli altri quattro cavalli della combinazione vincente, il disponibile per vincite di tale categoria di vincita e' destinato
a jackpot.
7. Nel caso in cui, nella corsa designata per la formula «Quinte' nazionale»:
a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi cinque classificati dell'ordine
di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli e gli
altri tre cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
b) tre cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', tra i primi cinque classificati dell'ordine
di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali tre cavalli e gli
altri due cavalli, non facenti parte della scuderia, ai posti esattamente occupati;
c) quattro cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuita', trai primi cinque classificati
dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali quattro
cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
d) i cavalli che si classificano ai primi cinque posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le
unita' di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali cinque cavalli.
Titolo III
FLUSSI FINANZIARI
Art. 28.
Rendicontazione contabile
1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionario apre un conto corrente bancario
vincolato per il quale e' tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di
vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori
dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonche' degli interessi.
2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base
alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di
partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo
complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle
vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di
cui agli articoli 20 e 21.
3. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto
agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da
utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle
vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.
Art. 29.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun
concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla
settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella
settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera
c);
e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella
medesima settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana
contabile di riferimento.
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati
nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria
di cui al comma 1.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
Introduzione delle formule di scommessa
1. Le nuove formule di scommessa possono essere introdotte gradualmente, ad iniziativa di AAMS, d'intesa con
il Ministero delle politiche agricole e forestali, in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti
di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione
dell'introduzione delle nuove formule di scommessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005


 
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